TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

Il tentativo di conciliazione viene esperito dal presidente del tribunale in sede di prima udienza presidenziale per la separazione dei coniugi. L'articolo 706 c.p.c. stabilisce che dopo la presentazione del ricorso, il presidente fissa l'udienza di comparizione dinnanzi a sé e stabilisce un termine per la notifica del ricorso e del decreto all'altro coniuge. I coniugi dovranno comparire personalmente. All'udienza il presidente sentirà i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, tentando la conciliazione. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione. Se il coniuge convenuto non compare o la conciliazione non riesce, il presidente emette i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione delle parti davanti a questo. Nella prassi, la conciliazione in sede presidenziale è un evento estremamente raro.

 

 

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